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La scelta del tecnico rientra nelle competenze dell'amministratore o dell'assemblea ?

Dopo la manifestazione di fenomeni infiltrativi riguardanti le parti comuni e quindi alla dovuta necessita' di eseguire indagini utili a comprenderne le cause, la scelta d'incaricare un tecnico rientra nelle competenze di un amministratore ? In tutti questi casi, cosi come in altri non nominati, e' lecito domandarsi: chi sara' legittimato a nominare il tecnico? In base a quali criteri dovranno essere ripartite le spese relative al suo onorario? Cosi ai sensi dell'art. 1130, primo comma n. 4, c.c. l'amministratore deve "compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio". Si pensi, per tornare all'esempio di prima, all'ipotesi in cui nelle parti comuni dell'edificio si manifestino infiltrazioni. In alcune circostanze non e' agevole individuare la causa del danno. Stando cosi le cose l'amministratore di condominio, ben potra', sulla base dei propri poteri finalizzati alla conservazione nel migliore stato delle parti comuni dello stabile, incaricare un tecnico per far eseguire una valutazione dello stato dei luoghi finalizzata all'accertamento delle ragioni dei fenomeni infiltrativi. L'articolo completo lo potrete trovare cliccando sul link sottostante.

Fonte: https://www.condominioweb.com/redazione-della-relazione-peritale-la-scelta-del-tecnico-e-la-ripartizione-delle.393